STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE PUNTA TRESINO
ART. 1 – COSTITUZIONE –
A norma dell’art. 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36-37-38 dei Codice Civile, nel pieno rispetto di quanto
previsto dal D.Lgs 117/2017 e delle successive norme in materia, è costituito l’Ente di Terzo Settore, denominato:
Asd Punta Tresino ,sotto forma di associazione di promozione sociale / sportiva dilettantistica.
L’Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’Associazione ha la sede legale in Castellabate , alla Via Giovanni Rizzo n.8 Il trasferimento della sede
legale non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2 – STATUTO
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e
s.m.i, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico..
L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti
organizzativi più particolari.
ART. 3 – EFFICACIA DELLO STATUTO
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di
comportamento dell’attività dell’associazione stessa.
ART. 4 – INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO
Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.
ART. 5 – PRINCIPI E SCOPI GENERALI
a). L’associazione ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività culturali, formative, ricreative, turistiche, sportive dilettantistiche, motorio sportive, assistenziali, ambientalistiche, educative, di prevenzione sanitaria, valorizzando in particolare le iniziative che siano in grado di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi, utilizzando i metodi del libero associazionismo, Nello specifico le principali attività saranno: attività sportive, culturali
e sociali-ricreative.
b). Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale può creare strutture proprie o utilizzare
quelle esistenti sul territorio;
c). Si impegna nella promozione e nello stimolo delle libere opzioni ideali e politiche dei soci, garantendo insieme alla
dialettica, anche atteggiamenti o linguaggi ai suo interno, che non offendono le diverse sensibilità e convinzioni;
d). Può promuovere direttamente o in collaborazione con altri sodalizi lo sviluppo delle iniziative di promozione
sociale, culturali, turistiche, sportive dilettantistiche, ambientalistiche;
e). Ricerca momenti di confronto con le forze presenti nella società, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le
istituzioni pubbliche, con gli enti locali ed enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti
che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero e dello sport.
L’associazione può altresì svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per il raggiungimento dei fini statutari, purché non incompatibile con la sua natura di associazione e realizzata nei limiti consentiti dalla legge..
Nel raggiungimento delle finalità statutarie, l’associazione potrà iscriversi sia al Registro delle Aps, gestito dal Ministero delle Politiche Sociali, che al Registro delle Asd, gestito dal Coni ed inoltre cooperare o aderire ad iniziative di altre associazioni, di enti pubblici e privati e di altri organismi di cui riconosce e condivide i principi, le finalità ed i progetti operativi. Al fine di svolgere le proprie attività l’associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.
ART. 6 – CARATTERISTICHE DELL’ASSOCIAZIONE
a) E’ un istituto unitario ed autonomo; è amministrativamente indipendente; è diretto democraticamente attraverso il
Consiglio Direttivo, eletto da tutti gli associati, che in quanto tali ne costituiscono la base sociale;
b) Non ha finalità di lucro, intesa anche come divieto di ripartire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, capitali e/o proventi fra gli associati in forme indirette o differite;
c) Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse o organizzate sono a disposizione di tutti gli associati, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto di eventuali appositi regolamenti;
d) Con i regolamenti sono eventualmente disciplinate le modalità di partecipazione e di fruizione dei familiari e degli associati;
e) In considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di interesse;
f) I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, dei gruppi di interesse e degli altri organismi in cui si articola, possono essere stabiliti da appositi regolamenti, tenendo conto della normativa vigente.
ART. 7 – ASSOCIATI
Sono associati dell’associazione le persone fisiche e le altre associazioni di promozione sociale o Asd che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla normativa in vigore. Se, successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del numero minimo previsto dalla normativa vigente, l’associazione ne dovrà dare tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell’interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni,
motivandola. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione. L’ammissione ad associato è a tempo in determinato, fermo restando il diritto di recesso e l’obbligo del versamento annuale della quota associativa. Non è ammessa la categoria degli associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
a) Possono essere associati tutti i cittadini che ne condividano le finalità;
b) Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:
1) soci fondatori: sono quegli associati che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’associazione oppure sono stati
ammessi con tale qualifica entro un anno dalla sua costituzione;
2) soci ordinari: sono coloro che aderiscono all’associazione in un momento successivo alla sua costituzione e provvedono al pagamento dei contributi associativi nella misura ordinaria fissata annualmente dal consiglio direttivo,
3) soci sostenitori: sono invece quegli associati che partecipano alla vita associativa dando un contributo maggiore di
quello previsto per gli associati ordinari;
Gli associati, indipendentemente dalle categorie di appartenenza hanno parità di diritti, compreso quello di voto.
c) Le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo su modulo a ciò predisposto;
d) Sono eleggibili alle cariche sociali tutti gli associati in regola con le quote associative. Per le cariche che comportano
responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili associati che hanno raggiunto la maggiore età.
Art. 8 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Gli associati hanno il diritto di:
a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
b) essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
c) prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
d) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite;
e) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e in regola con il pagamento della quota associativa;
f) denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del Terzo Settore.
Gli associati sono tenuti:
a) al pagamento della quota sociale annuale decisa dall’Assemblea;
b) alla osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni;
Art. 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
Gli associati possono essere sospesi, esclusione o radiati per i seguenti motivi:
– qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
– qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
– qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all’associazione.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’interessato. L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria
entro sei mesi dal giorno della notifica della deliberazione.
Art. 10 – VOLONTARIO ED ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO
L’associato svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e
gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione, ivi compresi gli eventuali rimborsi forfettari previsti dall’art. 67 del T.U.I.R.
Art. 11 – GLI ORGANI
Sono organi dell’associazione
a) L’Assemblea;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente.
ART. 12 – L’ASSEMBLEA
a) L’Assemblea – organo sovrano dell’associazione – è composta da tutti gli associati in regola con i versamenti. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
b) L’Assemblea – sia ordinaria che straordinaria – è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli
associati.
c) In seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti
d) delibera validamente a maggioranza assoluta degli associati presenti;
e) La seconda convocazione dell’Assemblea può aver luogo almeno un giorno dopo la prima;
f) L’Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo in via ordinaria almeno due volte l’anno; in via straordinaria su
richiesta di almeno 1/10 della base sociale o su richiesta del Collegio sindacale espressa all’unanimità. In questi casi
l’Assemblea dovrà essere convocata entro 30 gg. dalla data in cui viene richiesta;
g) L’annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno 15 giorni prima, mediante avviso affisso, nella bacheca della sede sociale o a mezzo lettera o mail, specificando la data, l’ora e la sede della riunione, nonché l’ordine del giorno in discussione;
h) L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali;
i) Le votazioni sull’argomento all’ordine dei giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti;
J) L’Assemblea per il rinnovo degli organi:
– elegge il Presidente dell’Associazione;
– stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo, composto di norma: da un minimo di tre ad un massimo di undici e ne elegge i componenti;
– elegge il comitato elettorale per adempiere a tutte le operazioni inerenti il voto;
– approva l’eventuale regolamento per le elezioni stabilendo criteri che garantiscono i diritti delle minoranze. k) Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con le modalità che favoriscono la partecipazione dell’intero corpo sociale ;l) il Presidente dell’Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per I’ assegnazione delle cariche;
m) La riunione dei Consiglio direttivo è presieduta dal Presidente eletto; il Consiglio Direttivo uscente resta in carica per l’ordinaria amministrazione;
n) Le deliberazioni dell’assemblea ed i rendiconti economici e finanziari saranno resi noti agli associati con le medesime modalità previste per la sua convocazione.
ART. 13 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea:
– approva il Bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il rendiconto patrimoniale;
– approva il programma annuale e pluriennale di iniziativa, di attività e di investimenti ed eventuali interventi
straordinari;
– decide l’importo della quota associativa annuale;
– elegge gli Organi dell’Associazione;
– delibera la costituzione di servizi e di altri organismi e decide su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti
e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto;
– apporta le modifiche allo Statuto;
– delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
a) Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il Vicepresidente, il segretario e l’amministratore;
b) Il Consiglio Direttivo, inoltre fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine alle attività svolte per il conseguimento dei propri fini;
C) Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi nelle sezioni, nei gruppi di interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi dell’attività volontaria anche di cittadini non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi;
d) Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro, da esso nominate;
e) Il Consiglio Direttivo dura in carica, di norma, quattro anni. Ove venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo, gli subentra il primo dei non eletti;
f) Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto;
g) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria di norma 4 volte l’anno, ed in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
h) Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente;
i) Il Consiglio Direttivo:
– predispone il bilancio d’esercizio e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
– formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all’Assemblea;
– attua le deliberazioni dell’Assemblea;
– decide l’importo delle quote suppletive per determinati servizi (giochi da tavolo, piscina, campi sportivi, biblioteca, ecc);
– propone all’Assemblea il regolamento di applicazione della Statuto;
– definisce i regolamenti delle sezioni, dei gruppi e degli altri organismi in cui si articola secondo le indicazioni
dell’Assemblea;
– decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra gli associati e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere a questi ultimi;
– decide le forme e le modalità di partecipazione alle attività organizzate nella zona e l’apertura delle proprie attività alle forze sociali ed ai singoli cittadini.
ART. 15 – IL PRESIDENTE
a) Il Presidente, eletto dall’Assemblea degli associati, a maggioranza dei presenti, è il legale rappresentante
dell’associazione e la rappresenta nei rapporti esterni personalmente o a mezzo di suoi delegati;
– convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
– cura l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
– stipula gli atti inerenti l’attività;
b) In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce nei suoi compiti.
c) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente,
entro 20 glomi dalla elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.
ART. 16 – DIMISSIONI
a) Gli associati possono dare le dimissioni in qualsiasi momento, purché non siano pendenti impegni economici assunti dall’Assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’associato dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera all’atto della presentazione delle dimissioni;
b) Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di discutere e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificare;
c) In caso dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell’organo stesso, spetta al Presidente dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.
ART. 17 – PATRIMONIO E BILANCIO
a) Il Patrimonio sociale dell’associazione è costituito da:
– proventi da tesseramento;- eventuali versamenti degli associati, dei loro familiari e di tutti coloro che fruiscono delle iniziative;- eventuali contributi pubblici;- proventi derivanti dalle manifestazioni e dalla gestione dell’associazione o della Società sportiva, anche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, cosi come previsto dal D.Lgs 117/2017;- donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone che di Enti Pubblici o privati, concessi senza condizioni che limitino l’autonomia dei sodalizio;- beni mobili e immobili di proprietà.
ART. 18 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art.8 comma 2 del D.L.gs 117/2017; ha inoltre l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 19 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.L.gs. 117/2017
ART. 20 – ESERCIZI SOCIALI
a) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno;
b) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico e finanziario che deve essere presentato alla approvazione dell’Assemblea entro il 31 marzo successivo. Il rendiconto economico eventualmente approvato va depositato presso il R.U.N.T.S. entro il 30 giugno successivo.
ART. 21 – RESPONSABILITA’AMMINISTRATIVE
a) Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, oltre alla firma del Presidente può essere richiesta quella dell’Amministratore;
b) Il Consiglio Direttivo può peraltro nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione, in caso di assenza o di impedimento dei responsabili.
ART. 22 – MODIFICHE STATUTARIE
Il presente Statuto può essere modificato esclusivamente con decisione dell’Assemblea straordinaria;
Sia in prima convocazione che in seconda convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino almeno 1/4 del corpo sociale.
c) Per le variazioni imposte da futura legislazione civile o fiscale è competente il Consiglio Direttivo.
ART. 23 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire esclusivamente con decisione dell’Assemblea straordinaria e con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati;
ART. 24 – LIBRI SOCIALI
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri contabili:- il libro degli associati, tenuto dal Consiglio Direttivo; Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dei consiglieri;- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;- il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali, tenuti presso la sede legale dell’ente entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.
ART. 25 – CONVENZIONI
Le convenzioni tra l’Asd e le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma I del D.Lgs. 117/2017 sono
deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione nella sua qualità di legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’associazione.
ART.26 – PERSONALE RETRIBUITO
L’Asd può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D.Lgs. 117/2017. I rapporti tra
l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuale apposito regolamento, adottato dall’associazione.
ART. 27 – ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la
responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017
ART. 28 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
ART.29 – NORMA TRANSITORIA
Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere
incompatibili con l’attuale disciplina, troveranno applicazione all’atto dell’operatività del R.U.N.T.S medesimo. L’acronimo E.T.S. o in via sussidiaria quello di Asd potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al R.U.N.T.S o, in attesa della sua operatività, presso i registri regionali.
Atto costitutivo dell’ Asd Punta Tresino
Oggi 07-05-2020, alle ore 20 :00 presso il locale situato in in Frazione Lago di Castellabate in via Lago snc si sono riuniti i seguenti signori:
1) Sig./ra Lanzaro Maria , nata a Salerno il 14 09 1973 e residente a Castellabate , alla
Via Giovanni Rizzo n. 8 C.F LNZMRA73P54H703Y;
2) Sig. Francesco Guariglia , nato a Agropoli il 30 11 2000 e residente a Castellabate , alla
Via Corso Beato Simeone n. 90 C.F GRGFNC00S30A091X;
3) Sig.Pisciottano Giovanni, nato a Nocera Inferiore il 01 07 1973 e residente a Castellabate , alla
Via Giovanni Rizzo n. 8 C.F PSCGNN73L01F912R;
I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Lanzaro Maria il quale a sua volta nomina a
segretario il Sig. Pisciottano Giovanni
I presenti, di comune accordo , convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
E’ costituito fra le persone innanzi nominate, ai sensi del D.Lgs 117/2017, l’Ente di Terzo Settore, in forma di associazione non riconosciuta di promozione sociale, avente la seguente denominazione:
ASD Punta Tresino
Articolo 2
Asd ha sede legale , in Via Giovanni Rizzo n,8
Articolo 3
L’associazione ha durata illimitata nel tempo.
Articolo 4
L’associazione non ha fini di lucro, neanche in forma indiretta e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. L’associazione ha lo scopo di promuovere attività sociali, sportive, culturali, ambientali, formative e di tempo libero in generale, proponendosi quindi di educare i propri associati a valutare e a valorizzare al meglio le proprie risorse fisiche e psicologiche. L’associazione persegue altresì lo scopo di mantenere rapporti pacifici con tutte le etnie, rispettarne la cultura e le tradizioni ed approfondirne la conoscenza.
Articolo 5
L’associazione avrà come principi ispiratori, mutuati dal D.L.gs 117/2017 ed analizzati dettagliatamente nell’allegato Statuto sociale, che fa parte integrante del presente Atto Costituivo: l’assenza di scopi di lucro, l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull’ordinamento sociale ,l’amministrazione e la rappresentanza dell’associazione, i requisiti e la procedura per l’ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta, l’elettività, la gratuità dell’attività svolta dai volontari, la sovranità dell’assemblea, la prevalenza dell’attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento. L’associazione persegue le finalità e gli scopi, definiti all’art. 4, mediante l’esercizio in via esclusiva o principale a favore degli associati, di loro familiari o di terzi e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona e del principio di pari opportunità tra uomini e donne, delle attività di interesse generale di cui alle lettere i e t dell’art.5 comma 1 del D.Lgs117/2017L’associazione può altresì svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per il raggiungimento dei fini statutari, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.. Nel raggiungimento delle finalità statutarie, l’associazione potrà iscriversi sia al Registro delle Aps, gestito dal Ministero delle Politiche Sociali, che al Registro delle Asd, gestito dal Coni ed inoltre cooperare o aderire ad iniziative di altre associazioni, di enti pubblici e privati e di altri organismi di cui riconosce e condivide i principi, le finalità ed i progetti operativi. Al fine di svolgere le proprie attività l’associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.
Articolo 6
I comparenti stabiliscono che per il primo mandato, l’Organo di amministrazione sia composto dai seguenti membri ai quali vengono attribuite contestualmente le seguenti cariche:
Presidente Lanzaro Maria
Vice Presidente Francesco Guariglia
Segretario Giovanni Pisciottano
Articolo 7
Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell’associazione qui costituita.
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2020
E’ parte integrante del presente atto, lo Statuto – definito su 29 Articoli di seguito specificati, steso su n. 6 fogli
dattiloscritti.
Letto, firmato e sottoscritto.
Firme costituenti:
Sig Lanzaro Maria ………………………
Sig Francesco Guariglia ………………………
Sig Giovanni Pisciottano ………………………
Alle ore 21:00, non essendovi altri argomenti all’o.d.g. e non avendo alcuno chiesto la parola, il presidente
scioglie l’assemblea.
L’atto Costitutivo è stato registrato all’ufficio delle Entrate di Agropoli in data 11-03.2004,al numero 327,sere 3/A,di registro.
Il Segretario Il Presidente dell’assemblea
………………… …………………………………………